IL PRETORE Sciogliendo fuori udienza la riserva che precede; OSSERVATO IN FATTO 1) Pinarelli Carla veniva licenziata con lettera racc.ta del 10 gennaio 1992 dalla Delthote'l S.p.a. per giustificato motivo oggettivo - in particolare una riorganizzazione aziendale conseguente ad una notevole e non stagionale flessione dell'attivita' -: la stessa all'atto del licenziamento operava come cameriera ai piani presso l'Hotel Byron - hote'l a "quattro stelle" - di Forte dei Marmi; 2) a seguito della rituale impugnazione del licenziamento veniva instaurata presso questo ufficio giudiziario una causa avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimita' dell'intimato licenziamento e la condanna della societa' convenuta al risarcimento del danno ed alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 sul presupposto, pacifico, che la Delthote'l occupasse al momento del recesso piu' di quindici dipendenti presso l'Hote'l Byron; 3) questo giudice, al termine di un'ampia e complessa istruttoria, con sentenza in data 14 settembre 1993, dichiarava la illegittimita' del licenziamento inflitto alla Pinarelli della Delthote'l - per insussistenza del g.m.o. addotto -, con conseguente ordine di reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e con condanna della societa' datrice al risarcimento del danno nella misura di L. 18.804.506, corrispondente a 10 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al periodo intermedio; 4) con lettera racc.ta in data 11 ottobre 1993, la Pinarelli chiedeva al datore di lavoro, in luogo della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento dell'indennita' di cui all'art. 1 della legge 108/1990 pari a quindici mensilita' della retribuzione globale di fatto; 5) a seguito del mancato pagamento nel termine indicato della indennita' in esame, la Pinarelli esperiva procedura monitoria per il conseguimento della stessa, all'esito della quale questo Pretore ingiungeva - con proprio decreto n. 272/1993 del 21 ottobre 1993 - alla Delthote'l S.p.a., in persona del legale rappresentante, l'immediato pagamento della somma di L. 29.529.832, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese ed onorari della procedura ingiuntiva; 6) avverso tale decreto ingiuntivo la Delthote'l proponeva rituale opposizione dispiegando varie difese: tra queste la difesa della societa' sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge n. 300/1970, cosi' come novellato dall'art. 1 della legge n. 108/1990, nella parte in cui non consente al giudice di poter ridurre o altrimenti compensare con l'indennita' in oggetto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito aliunde. In tale contesto normativo la difesa della opponente ravvisava una violazione dei precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nel caso di specie la Pinarelli, a seguito della sentenza di reintegra, aveva trovato congrua occupazione lavorativa presso l'Hote'l Excelsior di Massa, per cui i redditi ivi conseguiti avrebbero dovuto essere portati in detrazione dall'ammontare della richiesta indennita'; 7) a seguito della proposta opposizione veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Sopra richiamato; 8) la difesa della Pinarelli, nel costituirsi in giudizio e nel contestare tutte le argomentazioni avversarie, deduceva in particolare sulla questione di costituzionalita' dell'art. 18 della legge n. 300/1970: sul punto eccepiva che l'indennita' di cui all'art. 1 della legge n. 108/1990 non aveva natura risarcitoria non era in alcun modo collegata con i redditi di cui si priverebbe il lavoratore optando per la indennita' in luogo del posto di lavoro. Piu' specificamente tale indennita' sarebbe "compensativa" di "tutti gli altri diritti" che ogni dipendente ha nel vedersi reintegrato a seguito di ingiusto licenziamento: diritto al ripristino della sua specifica professionalita', il "diritto morale" di essere reinserito nel precedente posto di lavoro, con tutti i benefici a tale posto conseguenti (aumenti periodici di anzianita', altre garanzie normative); 9) in relazione alla "nuova attivita' lavorativa" della Pinarelli questo pretore disponeva informativa all'U.P.L.M.O. di Massa, nonche' alla direzione dell'Hote'l Excelsior di Marina di Massa. Da tale attivita' istruttoria e' emerso: a) la Pinarelli in data 16 luglio 1993, cioe' in epoca antecedente alla sentenza di questo pretore dichiarativa dell'illegittimita' del licenziamento intimatole dalla Delthote'l - tale decisione e', come visto, del 14 settembre 1993 - e' stata assunta alle dipendenze della ditta S.T.A. s.r.l., che gestisce l'Hotel Excelsior di Massa; b) tale rapporto di lavoro, inizialmente a tempo determinato per la durata di due mesi, venne successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato ed a full-time e cio' poco prima della naturale scadenza prevista inizialmente per il 30 settembre 1993, v. informativa dell'amministratore delegato della S.T.A. s.r.l.; c) il rapporto di lavoro della ricorrente con la S.T.A. s.r.l. fin dall'inizio fu garantito da stabilita' dal momento che la societa' datrice occupa stabilmente alle proprie dipendenze piu' di quindici dipendenti - con conseguente applicabilita' della disciplina limitativa dei licenziamenti -: v. informativa dell'U.P.L.M.O. e v. copia del libro matricola della S.T.A. s.r.l.; d) la Pinarelli venne avviata come demi-chef de ranga, con inquadramento al V livello del C.C.N.L. PP.EE. ed una retribuzione-base mensile lorda di L. 1.600.834, oltre ad un "premio" di L. 150.000 mensili (v. buste-paga dei mesi di ottobre e novembre 1993, trasmesse in copia dall'attuale datrice di lavoro della Pinarelli): nel mese di ottobre 1993 - v. richiesta del legale della ricorrente in data 11 ottobre 1993 - la retribuzione mensile lorda che avrebbe percepito la Pinarelli alle dipendenze della Delthote'l S.p.a. - e "presa a base" della rivendicazione delle 15 mensilita' ex legge n. 108/1990 - sarebbe stata di L. 1.687.419. Il maggior importo mensile deriva dal fatto che la Pinarelli presso la societa' opponente era inquadrata al IV livello del C.C.N.L. PP.EE., pur svolgendo mansioni di cameriera ai piani, esclusivamente in quanto, provenendo da altra provincia - la ricorrente abita a Massa -, la stessa avrebbe potuto essere avviata con un inquadramento di IV livello; e) la Pinarelli, come visto, presso l'Hotel Excelsior svolge mansioni di demi-chef de rang qualitativamente e professionalmente di certo piu' gratificante di quella di cameriera ai piani gia' svolte all'Hotel Byron di Forte dei Marmi; f) l'Hotel Excelsior, e' un hotel "a quattro stelle" e quindi, presuntivamente di elevato "tenore" e di ottima qualita' dei servizi resi alla clientela, non troppo difformi da quelli resi dall'Hotel Byron in "cinque stelle"; g) la ricorrente, infine, abita a Massa ed e' quindi piu' "agevolata" nel raggiungere il nuovo posto di lavoro, sito in Marina di Massa piuttosto che il precedente Hote'l Byron posto in Forte dei Marmi. Alla luce dei "dati fattuali" sopra richiamati appare di tutta evidenza come la Pinarelli, allorche' per la prima volta' dichiaro' di optare per le quindici mensilita' di retribuzione previste dalla legge n. 108/1990 in luogo della reintegra (v. la richiamata lettera racc.ta del giorno 11 ottobre 1993), gia' disponeva - da oltre due mesi - di un nuovo posto di lavoro che, senza arrecarle alcun pregiudizio in ordine alla "professionalita'", al trattamento retributivo (le circa 87.000 lire lorde di "differenza-salario" tra il IV ed il V livello contrattuale ed il circa 1 anno e mezzo di anzianita' lavorativa maturato alle dipendenze della Delthote'l S.p.a. erano sicuramente "compensate" dal "premio ad personam" di L. 150.000 mensili riconosciutole dalla S.T.A. S.r.l.), alla stabilita' del posto di lavoro, era, oltretutto, "piu' comodo e facilmente raggiungibile" del precedente. Da considerare, poi, che il licenziamento intimato alla Pinarelli dalla societa' opponente fu determinato esclusivamente da motivi "oggettivi" collegati ad un calo di presenze della clientela e che in nessun modo tale risoluzione fu "concausata" da valutazioni di ordine personale, talche' - come emerso nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento - i rapporti "tra le parti" furono sempre caratterizzati da reciproca stima e rispetto. Se queste sono le "coordinate" della fattispecie in esame, questo giudice ritiene che "vi sia materia" per sottoporre di nuovo all'attenzione della Corte costituzionale la legittimita' costituzionale dell'art. l8, quinto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108. La Corte si e' gia' pronunciata in piu' occasioni respingendo le questioni di costituzionalita' sollevate con riguardo agli art. 3, 24 e 41 della Costituzione da vari giudici di merito (v. sentenze n. 81/1992, n. 160/1992 e n. 426/1992). Lo scrivente, senza riproporre questioni gia' oggetto di esame da parte della Corte, tenuto conto della specifica peculiarita' della fattispecie, ritiene che la norma richiamata possa essere censurata esclusivamente sotto il profilo del principio di razionalita' ogni qual volta l'opzione da parte del lavoratore illegittimamente licenziato per le quindici mensilita' in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro non sia supportata da "giusti motivi", da valutarsi da parte del giudice di merito, e finisca con il configurarsi come una forma di "arricchimento senza titolo". Tra i giusti motivi, in via esemplificativa, potranno essere annoverati il mancato reperimento di un posto di lavoro al momento in cui l'opzione viene esercitata, il reperimento di un posto di lavoro "comparativamente ed apprezzabilmente" deteriore rispetto a quello in cui il lavoratore dovrebbe essere reintegrato (con riguardo al trattamento retributivo, alla specificita' professionale, alla stabilita', al disagio personale, alle "difficolta' psicologiche" di reinserimento nel precedente posto di lavoro ..). Diversamente opinando, con riguardo alle "conseguenze paradossali" che si avrebbero nel caso in esame, la societa' opponente, pur volendo reintegrare al lavoro la ricorrente - apprezzata, come visto, nel corso del rapporto e licenziata solo per "ragioni di natura oggettiva" -, non potrebbe farlo solo perche' questa, avendo nel frattempo reperito altro analogo e per lei "piu' comodo" posto di lavoro, "intende lucrare le quindici mensilita'" esercitando l'opzione di cui alla legge n. 108/1990. La soluzione del caso in esame ("scontata" in forza della disposizione di cui al richiamato art. 18, quinto comma, della legge n. 300/1970, cosi' come modif. dall'art. 1 della legge n. 108/1990) e, cioe', la condanna della societa' opponente - previa reiezione dell'opposione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta - al pagamento delle quindici mensilita' di retribuzione alla dipendente appare, a giudizio dello scrivente, di manifesta irrazionalita'. Al riguardo, si richiama la costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale, in mancanza di un tertium comparationis, una valutazione di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione puo' essere fondata soltanto su una irrazionalita' manifesta, irrefutabile, che nel caso di specie pare allo scrivente sussistere per le ragioni sopra illustrate. La questione di costituzionalita' che in questa sede viene sollevata, come emerge dalla precedente espositiva, appare rilevante ai fini della decisione del giudizio in corso.